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La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome ha approvato il tanto atteso nuovo accordo Stato-Regioni, aggiornando e integrando la disciplina sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal Decreto Legislativo 81/2008. Dal 24 maggio 2026 il nuovo Accordo Stato-Regioni è pienamente operativo: le aziende devono adeguarsi immediatamente ai nuovi obblighi formativi, pena possibili sanzioni. Con questo documento si punta a unificare, semplificare e rafforzare il sistema formativo nazionale, garantendo percorsi più chiari, standardizzati e verificabili su tutto il territorio italiano.
In questo articolo analizziamo in dettaglio la struttura, i contenuti e le principali novità introdotte dal nuovo accordo Stato-Regioni, offrendo una guida completa per imprese, consulenti e operatori del settore.
Struttura e contenuto del documento
Il nuovo accordo Stato-Regioni si configura come un testo unico che accorpa e sostituisce i precedenti accordi del 2011 e del 2012. La sua struttura si articola in sette sezioni principali:
- Premessa normativa e finalità: richiami agli articoli del Decreto Legislativo 81/2008, con l’obiettivo di garantire una formazione omogenea e di qualità.
- Soggetti formatori: requisiti aggiornati per accreditarsi come ente autorizzato, con maggiore controllo sulla qualità dei docenti, sedi e piattaforme.
- Durata e contenuti minimi dei corsi: standard per le ore obbligatorie e i moduli formativi, aggiornati per includere rischi emergenti.
- Modalità di erogazione e verifica dell’apprendimento: regole precise su lezioni in presenza, online e modalità di esame, con verifica obbligatoria per tutti i corsi.
- Validità degli attestati e tracciabilità: introduzione di una banca dati nazionale, fascicolo del corso e progetto formativo obbligatori.
- Aggiornamento periodico: linee guida per garantire la continuità della formazione, con aggiornamento biennale per i preposti.
- Disposizioni transitorie: indicazioni sui tempi di adeguamento per imprese e soggetti formatori.
Il documento si distingue per l’approccio sistematico e per l’obiettivo di garantire un livello formativo uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando difformità tra regioni e riducendo il rischio di formazione di bassa qualità.
I diversi punti dell’accordo
Obblighi per i datori di lavoro
Il nuovo accordo riafferma l’obbligo del datore di lavoro di assicurare una formazione adeguata, completa e documentata a tutti i lavoratori, proporzionata ai rischi delle mansioni svolte. Tra i principali obblighi:
- garantire la formazione prima dell’inizio dell’attività lavorativa o in caso di cambio di mansione;
- verificare e documentare la frequenza e l’esito della verifica dell’apprendimento;
- integrare la formazione con aggiornamenti periodici previsti dalla normativa.
Un aspetto importante riguarda la non delegabilità dell’obbligo formativo, salvo specifiche disposizioni normative.
Un esempio pratico: un datore di lavoro nel settore edilizio dovrà garantire ai nuovi assunti un modulo specifico sui rischi di cantiere prima dell’ingresso in cantiere, pena sanzioni in caso di ispezione.
Requisiti dei soggetti formatori
I soggetti formatori devono soddisfare requisiti più stringenti rispetto al passato:
- possedere l’accreditamento regionale per la formazione continua o superiore;
- avvalersi di docenti con almeno tre anni di esperienza documentata nel settore di riferimento;
- disporre di sedi idonee e piattaforme online certificate;
- adottare procedure interne di controllo qualità.
Questa revisione mira a garantire che la formazione sia erogata solo da enti realmente qualificati, contrastando fenomeni di improvvisazione o formazione non conforme.
Durata e contenuti dei corsi
Il nuovo accordo aggiorna i percorsi formativi obbligatori per ciascuna figura aziendale:
- Lavoratori: almeno 8 ore (4 ore modulo generale + 4 ore modulo specifico).
- Preposti: durata minima 12 ore, con aggiornamento biennale obbligatorio (6 ore ogni 2 anni).
- Dirigenti: durata ridotta da 16 a 12 ore rispetto al precedente Accordo, mantenendo l’obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Per i dirigenti che operano nei cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo integrativo di 6 ore dedicato ai rischi specifici del settore.
- Datori di lavoro RSPP: da 16 a 48 ore, in base al livello di rischio.
I contenuti sono stati aggiornati per includere nuovi rischi, come lo stress lavoro-correlato, il lavoro agile (smart working), i rischi psicosociali e la cyber sicurezza.
Attestati e tracciabilità
Il nuovo Accordo Stato-Regioni uniforma a livello nazionale i requisiti minimi che devono avere gli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ogni attestato deve contenere obbligatoriamente:
denominazione completa e riferimenti del soggetto formatore;
dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale);
titolo del corso e durata complessiva (ore totali);
tipologia di modalità formativa utilizzata (in presenza, e-learning, videoconferenza);
data e luogo di svolgimento;
firma del legale rappresentante del soggetto formatore, preferibilmente in formato digitale;
specifica della verifica finale dell’apprendimento sostenuta.
Per garantire la massima tracciabilità e trasparenza, i soggetti formatori sono tenuti a custodire il fascicolo del corso (comprendente registro presenze, programma, elenco docenti, verbali delle verifiche e copia degli attestati) per almeno dieci anni.
Questo rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare validità e riconoscimento agli attestati rilasciati e per tutelare aziende e lavoratori in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
Formazione in modalità e-learning
Il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce criteri dettagliati per l’erogazione della formazione online, distinguendo chiaramente tra videoconferenza sincrona ed e-learning.
L’e-learning è consentito esclusivamente per i moduli teorici e per alcune tipologie di corsi, come:
la parte generale della formazione dei lavoratori;
la parte specifica solo per i corsi a basso rischio;
i corsi di aggiornamento.
Non è invece ammesso per i moduli ad alta criticità, come quelli per i preposti, né per le esercitazioni pratiche, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Le piattaforme di e-learning devono rispettare standard rigorosi, tra cui:
certificazioni di conformità tecnica (ad esempio ISO o equivalenti);
sistemi automatici di tracciamento delle attività del partecipante (log di accesso, progressi, test intermedi);
possibilità di verifica finale dell’apprendimento tramite test online validati o sistemi di proctoring (monitoraggio digitale) certificato.
Queste caratteristiche sono pensate per assicurare che la formazione online garantisca lo stesso livello di serietà, efficacia e controllo della formazione tradizionale in aula.
Aggiornamento formativo
L’aggiornamento obbligatorio è stato uniformato per alcune figure, ma per i preposti è stata introdotta una periodicità più stringente:
- Lavoratori: 6 ore ogni 5 anni.
- Preposti: 6 ore ogni 2 anni.
- Dirigenti: 6 ore ogni 5 anni.
- Datori di lavoro RSPP: aggiornamento variabile (6, 10, 14 ore in base al rischio).
Verifica dell’apprendimento
La verifica dell’apprendimento è resa obbligatoria per tutti i corsi, inclusi quelli di aggiornamento. Le modalità di verifica ammesse comprendono:
- test a risposta multipla;
- colloquio individuale;
- prova pratica, laddove prevista.
La verifica deve essere documentata e tracciabile, condizione imprescindibile per il rilascio dell’attestato.
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Le novità presenti nel nuovo accordo
Novità 1: Obbligo di aggiornamento biennale per i preposti
La novità più significativa riguarda i preposti, per i quali l’aggiornamento formativo passa da una cadenza quinquennale a una periodicità biennale. Questo obbligo deriva anche dalla modifica introdotta dalla Legge 215/2021, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza tra chi ha un ruolo di vigilanza sui lavoratori.
Questo implica per le imprese una maggiore attenzione nella programmazione dei corsi di aggiornamento e nella verifica delle scadenze degli attestati.
Novità 2: Obbligo di verifica dell’apprendimento per tutti i corsi
Il nuovo Accordo stabilisce l’obbligo di una verifica dell’apprendimento strutturata per tutti i corsi, inclusi quelli di aggiornamento. Le modalità sono dettagliate a seconda del tipo di corso:
- Corsi base per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro: il test deve comprendere almeno 30 domande, ciascuna con almeno 3 alternative; per superare la prova è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande.
- Corsi di aggiornamento: il test deve comprendere almeno 10 domande, con almeno 3 alternative per domanda, e il partecipante deve rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande.
- Altri corsi (RSPP, Datori di lavoro APP, spazi confinati, attrezzature, ecc.): il nuovo Accordo chiarisce le modalità di verifica, le quali possono consistere in simulazioni, prove pratiche o colloqui, a seconda della tipologia e del livello di rischio del corso.
Novità 3: Introduzione del progetto formativo e del fascicolo del corso
Per ogni percorso formativo sarà obbligatorio predisporre un progetto formativo, che dovrà indicare gli obiettivi, i contenuti, la metodologia didattica e le modalità di verifica. Inoltre, sarà necessario redigere un fascicolo del corso contenente tutta la documentazione relativa allo svolgimento (registro presenze, prove di verifica, materiali didattici).
Questa novità aumenta gli oneri documentali per i soggetti formatori e richiede una maggiore organizzazione interna.
Novità 4: Maggiore controllo sulla qualità dei soggetti formatori
I requisiti per l’accreditamento dei soggetti formatori vengono rafforzati: non solo devono possedere l’accreditamento regionale, ma anche garantire la disponibilità di docenti qualificati, sedi idonee, piattaforme e-learning certificate e procedure di controllo qualità. Sono previsti audit e controlli a campione per verificare il rispetto dei requisiti.
Novità 5: Revisione dei contenuti minimi obbligatori
Il nuovo Accordo prevede una revisione e aggiornamento dei contenuti minimi obbligatori, per garantire che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia allineata alle evoluzioni normative, tecnologiche e organizzative. Questo adeguamento mira a includere anche i rischi emergenti e le nuove modalità di lavoro, mantenendo elevato il livello di tutela per i lavoratori.
Novità 6: Ampliamento della formazione in e-learning, ma con limiti
Il nuovo Accordo consente un maggiore ricorso alla formazione a distanza, limitandola però ai moduli teorici e alle parti non pratiche. Per poter erogare corsi in e-learning sarà necessario utilizzare piattaforme certificate, in grado di tracciare la presenza e la partecipazione attiva dei discenti. La verifica dell’apprendimento potrà avvenire in presenza o tramite piattaforme con sistemi di proctoring.
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Impatto pratico per le imprese
L’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni comporterà importanti adempimenti per le aziende, tra cui:
- la necessità di verificare la validità degli attestati già rilasciati;
- l’obbligo di adeguarsi ai nuovi requisiti di aggiornamento, soprattutto per i preposti;
- la revisione dei contratti con i soggetti formatori per assicurarsi che siano conformi ai nuovi requisiti;
- la revisione dei contenuti formativi alla luce dei nuovi rischi.
Non adeguarsi alle disposizioni del nuovo Accordo potrebbe esporre le imprese a sanzioni da parte degli organi di vigilanza.
L’analisi e il commento di QSM sul nuovo accordo Stato-Regioni
Secondo QSM, il nuovo accordo rappresenta un cambio di paradigma nella gestione della formazione obbligatoria. Non si tratta solo di aggiornare procedure o contenuti, ma di adottare una nuova cultura organizzativa, basata sulla qualità e sulla tracciabilità dei percorsi formativi.
Le principali sfide per le aziende saranno:
- adeguare le procedure interne di archiviazione e gestione degli attestati;
- selezionare solo soggetti formatori qualificati e conformi ai nuovi requisiti;
- aggiornare i contenuti e le metodologie dei corsi già pianificati.
QSM è pronta ad affiancare le imprese in questo percorso, offrendo:
- consulenza per la verifica della conformità dei percorsi formativi esistenti;
- aggiornamento dei programmi formativi in linea con i nuovi obblighi;
- supporto nella gestione documentale e nella registrazione degli attestati nella banca dati nazionale.
Per rimanere in regola con le nuove disposizioni ed evitare sanzioni, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti e aggiornati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.