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La movimentazione manuale dei carichi è presente in numerose attività lavorative: non soltanto nei magazzini e nei cantieri, ma anche nella produzione, nella logistica, nei servizi di pulizia, nel commercio e nell’assistenza alle persone. Sollevare, trasportare, spingere o tirare un carico in condizioni non adeguate può provocare disturbi muscolo-scheletrici e, nel tempo, compromettere la salute del lavoratore.
Il rischio non dipende esclusivamente dal peso. Frequenza dei movimenti, postura, altezza di presa, distanza del carico dal corpo e organizzazione del lavoro possono rendere critica anche la movimentazione di oggetti relativamente leggeri.
In questa guida analizziamo cosa comprende la MMC, come si valuta il rischio, quale peso può essere considerato accettabile, quali obblighi ha il datore di lavoro e quali misure permettono di prevenire gli effetti del sovraccarico biomeccanico.
Cos’è la movimentazione manuale dei carichi: definizione e normativa
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 definisce la movimentazione manuale dei carichi come le operazioni di trasporto o sostegno di un carico effettuate da uno o più lavoratori. Sono comprese anche le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le proprie caratteristiche o per condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
La materia è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 81/2008, in particolare dagli articoli 167, 168 e 169, e dall’Allegato XXXIII. Quest’ultimo individua gli elementi da considerare nella valutazione:
- caratteristiche del carico;
- sforzo fisico richiesto;
- caratteristiche dell’ambiente di lavoro;
- esigenze connesse all’attività;
- fattori individuali di rischio.
La normativa segue un principio preciso: la movimentazione manuale potenzialmente rischiosa deve essere innanzitutto evitata. Quando ciò non è possibile, il rischio deve essere valutato e ridotto mediante attrezzature, soluzioni organizzative, formazione e sorveglianza sanitaria, quando necessaria.
Quali attività rientrano nella MMC
La MMC non coincide soltanto con il sollevamento di un oggetto da terra. Rientrano nella movimentazione manuale dei carichi le attività nelle quali il lavoratore deve:
- sollevare o abbassare un carico;
- depositarlo su un piano, uno scaffale o un mezzo;
- trasportarlo da un punto a un altro;
- sostenerlo in posizione statica;
- spingere o tirare carrelli e altre attrezzature;
- movimentare persone, come avviene in ambito sanitario e assistenziale.
Il rischio può quindi essere presente in magazzini, cantieri, stabilimenti produttivi, supermercati, strutture sanitarie, alberghi, ristorazione e servizi di pulizia. Alcune esposizioni vengono sottovalutate proprio perché la movimentazione non costituisce l’attività principale: si pensi allo spostamento occasionale di forniture, attrezzature o materiali effettuato da personale assegnato ad altri compiti.
Quali sono i rischi della movimentazione manuale dei carichi
I rischi della movimentazione manuale dei carichi riguardano soprattutto l’apparato muscolo-scheletrico. Un singolo movimento scorretto può causare un trauma acuto; operazioni ripetute e posture incongrue possono invece produrre effetti progressivi.
Le conseguenze più frequenti comprendono:
- lombalgia e dolore dorso-lombare;
- contratture, stiramenti e strappi muscolari;
- discopatie ed ernie del disco;
- disturbi a spalle, braccia, polsi e ginocchia;
- affaticamento e riduzione della capacità di controllo del movimento;
- traumi da caduta, scivolamento o schiacciamento del carico.
Il livello di rischio MMC aumenta quando il carico è ingombrante, instabile, difficile da afferrare o mantenuto lontano dal corpo. Incidono anche torsioni del tronco, spazi ristretti, pavimenti irregolari, ritmi elevati, pause insufficienti e temperature sfavorevoli.
Limitare l’analisi ai chilogrammi movimentati può quindi portare a sottostimare l’esposizione. Il peso è importante, ma non descrive da solo lo sforzo effettivo richiesto né le condizioni nelle quali viene svolta l’operazione.
Obblighi del datore di lavoro in materia di MMC
L’articolo 168 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce una gerarchia di intervento. Il datore di lavoro deve:
- evitare, quando possibile, la movimentazione manuale ricorrendo a mezzi e attrezzature meccaniche;
- valutare il rischio residuo quando la movimentazione non può essere eliminata;
- organizzare le postazioni affinché le operazioni risultino quanto più possibile sicure e salubri;
- adottare misure tecniche e organizzative per ridurre frequenza, durata e intensità dell’esposizione;
- considerare l’Allegato XXXIII e le norme tecniche applicabili;
- sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria quando prevista;
- assicurare informazione, formazione e addestramento adeguati.
La valutazione deve confluire nel Documento di Valutazione dei Rischi ed essere aggiornata quando cambiano attrezzature, carichi, layout, ritmi produttivi o modalità operative.
Il calcolo di un indice non esaurisce l’adempimento. La valutazione è realmente efficace soltanto se il risultato conduce a interventi verificabili e se questi vengono riesaminati quando cambia il lavoro.
Come si valuta il rischio MMC: metodi e indici di riferimento
La valutazione del rischio MMC parte dall’analisi delle attività effettivamente svolte. Occorre osservare le operazioni, confrontarsi con i lavoratori e raccogliere dati su peso, frequenza, durata, distanze, altezze, posture, presa e condizioni ambientali.
I principali riferimenti cambiano in base al tipo di movimentazione:
- sollevamento, abbassamento e trasporto: UNI ISO 11228-1:2022 e, per i compiti di sollevamento, equazione NIOSH;
- spinta e traino: UNI ISO 11228-2:2009 e tavole di Snook e Ciriello;
- movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza: UNI ISO 11228-3:2009 e metodo OCRA;
- movimentazione manuale dei pazienti: metodi specifici, tra cui il MAPO, e riferimenti tecnici dedicati al settore sanitario.
La UNI ISO 11228-1:2022 considera numerose variabili del compito e consente di valutare anche combinazioni di sollevamento, abbassamento e trasporto durante il turno. Le altre parti della serie disciplinano rispettivamente spinta e traino e bassi carichi ad alta frequenza.
Il metodo NIOSH permette di determinare un peso raccomandato e un indice di sollevamento, confrontando le condizioni osservate con quelle considerate ottimali. L’indice aiuta a stabilire se siano necessari interventi, ma non sostituisce la valutazione professionale né considera automaticamente ogni possibile condizione.
L’esperienza maturata da QSM nei sopralluoghi aziendali mostra quanto sia importante verificare sul posto distanze, ostacoli, prese, variazioni dei carichi e comportamenti operativi. Utilizzare dati stimati o condizioni soltanto teoriche può infatti produrre un risultato formalmente corretto, ma poco rappresentativo dell’esposizione reale.
Qual è il peso massimo nella movimentazione manuale dei carichi
Il D.Lgs. 81/2008 non stabilisce un unico peso massimo che possa essere applicato indistintamente a uomini, donne e lavoratori giovani. La sicurezza non può essere determinata attraverso una sola soglia, perché un carico deve essere valutato nel contesto in cui viene movimentato.
Il valore di 25 chilogrammi, frequentemente citato, costituisce una massa di riferimento utilizzata nelle valutazioni tecniche per specifiche popolazioni e in condizioni favorevoli: non è un limite legale universale. Anche il campo di applicazione della UNI ISO 11228-1:2022, riferito agli oggetti con massa pari o superiore a 3 chilogrammi, non significa che un carico inferiore sia sempre privo di rischio.
Per stabilire se un’operazione sia accettabile devono essere considerati almeno:
- caratteristiche e stabilità del carico;
- distanza dalle mani al corpo;
- altezza iniziale e finale;
- torsione o inclinazione del tronco;
- frequenza e durata del compito;
- qualità della presa e spazio disponibile;
- età, genere e capacità individuali della popolazione esposta.
Di conseguenza, non è corretto considerare sicura un’operazione soltanto perché il carico pesa meno di un determinato valore. Un peso modesto può generare un rischio significativo se viene sollevato molto spesso, mantenuto lontano dal corpo o movimentato assumendo posture sfavorevoli.
Misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio MMC
La prevenzione deve partire dall’eliminazione o dalla riduzione della necessità di movimentare manualmente i carichi. Le principali misure comprendono:
- utilizzare sollevatori, transpallet, carrelli e altri ausili adeguati;
- ridurre il peso o le dimensioni delle confezioni;
- avvicinare materiali e piani di deposito alla postazione;
- collocare i carichi più utilizzati tra l’altezza delle ginocchia e quella delle spalle;
- eliminare dislivelli, ostacoli e pavimenti scivolosi;
- limitare torsioni, prese lontane dal corpo e sollevamenti sopra le spalle;
- alternare i compiti e prevedere adeguati tempi di recupero;
- effettuare in due le operazioni che non possono essere gestite in sicurezza da una persona.
Quando il sollevamento manuale non può essere evitato, il lavoratore deve avvicinarsi al carico, assicurare una presa stabile, mantenere il peso vicino al corpo ed evitare movimenti bruschi o torsioni durante lo spostamento. Queste indicazioni non sostituiscono, tuttavia, gli interventi tecnici e organizzativi.
Durante le attività di consulenza, QSM ha osservato che le soluzioni più efficaci non sono sempre quelle più complesse. Modificare l’altezza di un piano, riposizionare i materiali, utilizzare contenitori più piccoli o rivedere la frequenza di approvvigionamento può ridurre il rischio più di una raccomandazione generica a “sollevare correttamente”.
Informazione, formazione e addestramento sulla movimentazione dei carichi
L’articolo 169 del D.Lgs. 81/2008 richiede che i lavoratori ricevano informazioni adeguate sul peso e sulle caratteristiche dei carichi, sui rischi connessi all’attività e sulle corrette modalità operative.
L’azienda deve assicurare:
- informazione, per conoscere carichi, rischi e misure adottate;
- formazione, per comprendere i principi di prevenzione e le procedure aziendali;
- addestramento pratico, per utilizzare correttamente ausili e attrezzature e applicare le tecniche previste.
La formazione deve essere riferita alle mansioni reali e aggiornata quando cambiano organizzazione, attrezzature o procedure. La parte pratica può essere svolta direttamente sul posto di lavoro: simulare le operazioni abituali permette di individuare errori, difficoltà e soluzioni che una spiegazione esclusivamente teorica non farebbe emergere.
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischio MMC
La sorveglianza sanitaria viene attivata quando la valutazione evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori. Il medico competente collabora alla valutazione, tiene conto dell’esposizione e delle condizioni individuali e definisce gli accertamenti necessari attraverso il protocollo sanitario.
Le visite permettono di:
- verificare la compatibilità tra stato di salute e mansione specifica;
- individuare precocemente disturbi collegabili al sovraccarico biomeccanico;
- formulare il giudizio di idoneità;
- indicare eventuali prescrizioni o limitazioni;
- fornire elementi utili al miglioramento delle misure preventive.
La sorveglianza sanitaria non sostituisce la riduzione del rischio: un lavoratore giudicato idoneo non può essere esposto a condizioni inadeguate. È quindi necessario che datore di lavoro, RSPP e medico competente condividano le informazioni utili e coordinino le rispettive attività di prevenzione.
QSM affianca le imprese nella valutazione dei rischi, nell’aggiornamento del DVR, nella definizione delle misure preventive, nella formazione e nell’organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria. L’obiettivo è trasformare la valutazione della movimentazione manuale dei carichi in interventi applicabili, coerenti con il lavoro effettivo e verificabili nel tempo.
FAQ
La valutazione è obbligatoria quando le attività di movimentazione possono comportare rischi di sovraccarico biomeccanico. Il datore di lavoro deve innanzitutto cercare di evitare le operazioni manuali e, quando non è possibile, analizzare il rischio e riportare i risultati nel DVR.
Sì, quando i lavoratori sono esposti al rischio MMC. Il datore di lavoro deve fornire informazioni sui carichi e sui rischi, una formazione riferita alle attività svolte e un addestramento pratico sulle corrette modalità operative e sull’utilizzo degli ausili disponibili.
No. La sorveglianza sanitaria non deriva automaticamente dalla presenza di un carico, ma dall’esito della valutazione del rischio e dalla suscettibilità individuale dei lavoratori.
Il D.Lgs. 81/2008 non stabilisce un peso massimo universale. Il valore di 25 chilogrammi rappresenta una massa di riferimento utilizzata in determinate valutazioni tecniche, non un limite valido in ogni situazione.
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Carmelo Severino
SEO Specialist e Copywriter di QSM, appassionato di natura, sostenibilità e comunicazione responsabile.